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DENOMINAZIONE
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SEDE DEL CONSORZIO
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OGGETTO DEL CONSORZIO
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FUNZIONI DEL CONSORZIO
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DURATA DEL CONSORZIO
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FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIANDI
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INDISPONIBILITA' DELLE QUOTE E RESPONSABILITA'
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AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
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OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
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ESCLUSIONE DAL CONSORZIO
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RECESSO DAL CONSORZIO
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QUOTA DEL CONSORZIATO ESCLUSO O RECEDUTO
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ORGANI DEL CONSORZIO
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L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
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PRESIDENTE DEL CONSORZIO
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CONSIGLIO DIRETTIVO
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NOMINA DEI LIQUIDATORI
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ARBITRATO
 
 
Articolo 1
DENOMINAZIONE

Previa reciproca verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di cliente idoneo stabiliti dall'Articolo 14 del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", è costituito un Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO FRIULI ENERGIA", disciplinato dagli articoli 2602 eseguenti del c.c. per quanto non disposto dal presente Statuto.

Le Aziende costituenti il Consorzio si suddividono in Consorziati Ordinari e Consorziati Aggregati.

Articolo 2
SEDE DEL CONSORZIO

La sede del Consorzio è presso la sede dell'Associazione degli industriali della Provincia di Udine, via Torriani 2, Udine.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo l’indirizzo della sede del Consorzio può essere variata nell’ambito del comune di Udine.

Articolo 3
OGGETTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, della fase di attività d'impresa dei consorziati relativa all'acquisto ed alla fornitura di ogni tipo di servizi in regime di libero mercato ed alla ripartizione, acquisto e vendita di ogni forma di energia o prodotti energetici in genere, la promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico nonché l'acquisto di risorse, materie prime e di ogni altro bene o altro servizio funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.

In particolare, ai fini dell'acquisto di energia elettrica o di altre fonti energetiche in regime di libero mercato, finalità principale del Consorzio è raggiungere e mantenere, mediante l'aggregazione delle imprese consorziate, i requisiti di legge per il riconoscimento della qualità di cliente idoneo così come definito dal D.Lgs. n. 79/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e da altre leggi emanate in materia di fonti energetiche.

In caso di variazione dei criteri fissati per ottenere il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo a seguito della modifica del quadro legislativo di riferimento, il Consorzio avrà come finalità principale quella di mantenere, mediante l’aggregazione delle imprese consorziate, la funzione di "gruppo di acquisto" per favorire l’ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico.

Il Consorzio dovrà compiere ogni azione strumentale al raggiungimento del suo scopo, come ad esempio l'attività di gestione dei rapporti con soggetti produttori e distributori di energia elettrica o di altre fonti energetiche, di rappresentanza nei confronti delle autorità competenti in base alla normativa vigente e di monitoraggio dei prelievi di energia elettrica da parte dei singoli consorziati. In particolare il Consorzio provvederà per conto delle imprese consorziate a tutti gli atti necessari per l'autocertificazione di idoneità prevista dall'Articolo 14 del D.Lgs. n. 79/1999 e potrà compiere, all'esclusivo scopo di realizzare l'oggetto consortile tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili dal Consiglio Direttivo e promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti aventi oggetto analogo al proprio.

Rientrano inoltre nell'oggetto consortile la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare ai settori del controllo, della sicurezza ambientale in connessione all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per l'impresa, della manutenzione degli impianti che utilizzano tali fonti energetiche o sono funzionali - strumentali ai detti servizi o utilità d'impresa, nonché alla divulgazione di notizie tecnico giuridiche su tali settori. E' tassativamente escluso dall'attività consortile lo svolgimento di qualsivoglia attività professionale, salvo specifica deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 4
FUNZIONI DEL CONSORZIO
Per il raggiungimento delle finalità del Consorzio, le imprese consorziate conferiscono al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, l'incarico di provvedere all'instaurazione di tutti i rapporti giuridici attinenti all'acquisto di fonti energetiche in relazione al fabbisogno energetico di ciascuna impresa consorziata, e quindi ciascuna di esse partecipanti attribuisce espressamente al Consorzio medesimo, e per esso ai suoi delegati od incaricati pro-tempore, tutti i poteri per il compimento e per l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni nonché per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome del Consorzio e per conto delle imprese consorziate di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, impegnandosi sin d'ora ciascuno dei consorziati ad assicurare l'adempimento delle conseguenti obbligazioni, con particolare riguardo al pagamento da parte del Consorzio dei corrispettivi e degli oneri per l'approvvigionamento di fonti energetiche di cui la stessa benefici per le esigenze della propria impresa, il tutto comunque solo ed esclusivamente per quanto oggetto dell'attività del Consorzio.
Articolo 5
DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2010, salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea nei modi indicati nell'art. 19 ovvero salvo il diritto di recesso di cui all'Articolo 13.

Il venire meno per qualsivoglia motivo del requisito relativo ai consumi complessivi di energia elettrica e/o del requisito territoriale di cui all'Articolo 14 del D.Lgs. n. 79/1999, ovvero dei diversi requisiti eventualmente stabiliti in futuro a termini di legge ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, costituirà causa di scioglimento del Consorzio ai sensi dell'Articolo 2611 n. 2) c.c., ove i necessari valori non vengano ripristinati, anche mediante l'immissione di nuovi consorziati, entro la fine dell'anno solare di riferimento.

Articolo 6
CONSORZIATI ORDINARI

I consorziati ordinari sono le aziende con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 1 GWh.

I consorziati ordinari, con esclusivo riferimento alle unità produttive fruitrici delle opportunità offerte dal Consorzio, si obbligano a:

  • rispettare le norme statutarie e regolamentari ed ottemperare alle decisioni degli organi consortili, in particolare per quanto riguarda gli artt. 8, 9, e 11 del presente Statuto;
  • non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità similari o affini a quella del Consorzio e comunque a non intrattenere rapporti giuridici ed economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri consorziati;
  • non divulgare fatti o vicende, relative all’attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;
  • comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l’impresa per la quale le norme vigenti sia civilistiche sia fiscali prevedono la formale comunicazione, pubblicazione e/o iscrizione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse Camere di Commercio;
  • comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione della compagine sociale della propria azienda che modifichi il rapporto tra i soci esistente alla data di ammissione nel Consorzio. Parimenti è obbligo dei consorziati comunicare ogni modifica di patti sociali o il trasferimento di quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, comportante il passaggio ad altri del controllo dell’impresa consorziata;
  • trasmettere al Consiglio Direttivo copia del proprio stato patrimoniale e conto economico, annualmente entro cinque mesi dalla chiusura di ogni esercizio;
  • comunicare entro quindici giorni ogni accadimento (ad es. una sensibile diminuzione nei consumi di energia elettrica; il trasferimento dell’attività dell’impresa, ecc.) che possa pregiudicare il raggiungimento dei requisiti di legge per la qualificazione di cliente idoneo;
  • consentire al Consiglio Direttivo ogni controllo ritenuto opportuno ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione o di ipotesi di esclusione dal Consorzio, fornendo tempestivamente tutta la documentazione eventualmente richiesta.
Articolo 7
CONSORZIATI AGGREGATI

Possono essere aggregati al Consorzio con la qualifica di consorziati aggregati le aziende con un consumo annuo di energia elettrica inferiore a 1 GWh o che acquistano tramite il Consorzio esclusivamente gas metano.

I consorziati aggregati, con esclusivo riferimento alle unità produttive fruitrici delle opportunità offerte dal Consorzio, si obbligano a:

  • rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili, in particolare per quanto riguarda gli artt. 9, e 11 del presente Statuto;
  • non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità similari o affini a quella del Consorzio e comunque a non intrattenere rapporti giuridici ed economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri consorziati;
  • non divulgare fatti o vicende, relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;
  • comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale le norme vigenti sia civilistiche sia fiscali prevedono la formale comunicazione, pubblicazione e/o iscrizione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse Camere di Commercio;
  • comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione della compagine sociale della propria azienda che modifichi il rapporto tra i soci esistente alla data di ammissione nel Consorzio. Parimenti è obbligo dei consorziati comunicare ogni modifica di patti sociali o il trasferimento di quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, comportante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;
  • trasmettere al Consiglio Direttivo copia del proprio stato patrimoniale e conto economico, annualmente entro cinque mesi dalla chiusura di ogni esercizio;
  • comunicare entro quindici giorni ogni accadimento (ad es. una sensibile diminuzione nei consumi di energia elettrica; il trasferimento dell'attività dell'impresa, ecc.) che possa pregiudicare il raggiungimento dei requisiti di legge per la qualificazione di cliente idoneo;
  • consentire al Consiglio Direttivo ogni controllo ritenuto opportuno ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione o di ipotesi di esclusione dal Consorzio, fornendo tempestivamente tutta la documentazione eventualmente richiesta.
Articolo 8
FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIANDI

Alla formazione del fondo consortile del Consorzio contribuisce ciascun consorziato ordinario con il versamento di una quota di partecipazione, il cui ammontare è determinato nella misura di € 516,46 per ogni punto di riconsegna; analogo importo sarà corrisposto dai nuovi consorziati ordinari all'atto dell'adesione al Consorzio già costituito ed operativo.

Il fondo potrà essere reintegrato periodicamente ovvero aumentato per intervenute esigenze finanziarie con la richiesta di contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione originaria, da effettuarsi nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, garantendo una identica partecipazione al fondo da parte di tutti i consorziati.

Oltre alle quote di partecipazione, concorreranno a costituire il fondo consortile anche i beni strumentali acquistati con gli eventuali contributi aggiuntivi versati dai consorziati ordinari.

Articolo 9
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Tutti i costi e le spese di funzionamento del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a carico dei soci consorziati ordinari e aggregati con riparto determinato dal regolamento interno del Consorzio o da delibera del Consiglio Direttivo sottoposta a ratifica dell'Assemblea. Conseguentemente tutte le imprese consorziate si obbligano al versamento di contributi in denaro per la totale copertura di costi e spese come dinanzi specificati.

Tale contribuzione avverrà mediante versamento di quote annuali di gestione anticipate e determinate sulla scorta del conto di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, salvo conguaglio a rendiconto di fine esercizio.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'Assemblea ne deliberi l'imputazione al fondo consortile.

Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio.

Articolo 10
INDISPONIBILITA' DELLE QUOTE E RESPONSABILITA'

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile.

Allo scioglimento del Consorzio, il fondo consortile residuo verrà ripartito tra i soci consorziati ordinari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di consorziato, sussistendone i requisiti di partecipazione di cui al successivo Articolo 11, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione al subingresso automatico con decisione motivata, comunicata all'acquirente dell'azienda entro un mese dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

Parimenti la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo non avrà alcun effetto nei confronti del Consorzio se non approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo. I consorziati si danno reciprocamente atto che per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile, fermo restando che, in caso di obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei consorziati, questi rispondono solidalmente col fondo consortile. La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

Articolo 11
AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Potranno entrare nel Consorzio le imprese che rispondano ai requisiti previsti, ai fini del riconoscimento della qualità di cliente idoneo, dal D.Lgs. n. 79/99 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo che contestualmente delibererà il riproporzionamento delle quote di partecipazione ed il conseguente aumento del fondo consortile.

L'ammissione comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari.

L'impresa che intende entrare nel Consorzio dovrà inoltrare istanza al Consiglio Direttivo corredata da una dichiarazione a firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa istante attestante la conoscenza dei predetti atti e delle deliberazioni assunte dagli Organi contortili, l'impegno al rispetto delle norme statutarie e regolamentari ed al versamento della quota di partecipazione, degli eventuali contributi aggiuntivi e della quota annua di gestione. Con la medesima dichiarazione dovrà altresì essere precisato il proprio fabbisogno di energia elettrica in base ai consumi registrati nei dodici mesi precedenti la data dell'istanza ed esclusa ogni previsione di trasferimento dell'attività dell'impresa istante che comporti il venire meno di alcuno dei requisiti legali sopra indicati.

La domanda di ammissione dovrà inoltre essere corredata da tutti i documenti che il Consiglio Direttivo riterrà necessario richiedere.

La decisione in ordine alla domanda di ammissione dovrà essere comunicata a cura del Consiglio Direttivo all'impresa interessata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax e, in caso di ammissione, dovrà indicare la data di decorrenza e della quota di partecipazione da versarsi a cura dell'impresa richiedente entro quindici giorni dalla data della comunicazione medesima.

La qualità di impresa consorziata viene acquisita, previo versamento della quota di partecipazione suddetta, dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'Articolo 2612 c.c.

 Articolo 12
ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

Potrà essere escluso dal Consorzio, su iniziativa del Consiglio Direttivo, il partecipante che avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi previsti dagli Articoli 6 e 7, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. E' inoltre escluso di diritto il consorziato in caso di cessazione dell'attività, ovvero nel caso di manifesta insolvenza o di dichiarazione di fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare. Verrà inoltre automaticamente escluso il consorziato che non avrà ottemperato il regolare pagamento di due consecutive fatture attinenti qualsivoglia fornitura di energia, ovvero che avrà esaurito le garanzie bancarie fideiussorie sottoscritte in base al regolamento consortile per accedere alla fornitura sul mercato libero. Verrà infine escluso il consorziato per il quale risultino venuti meno i requisiti previsti dalla legge per ogni singola impresa consorziata come da Articolo 14 del D.Lgs. n. 79/1999 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

La delibera di esclusione dovrà essere approvata nell'Assemblea dalla maggioranza dei consorziati ordinari (escluso dal computo il consorziato interessato). La decisione avrà effetto immediato e il provvedimento dovrà, a cura del Consiglio Direttivo, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro trenta giorni.

In deroga a quanto sopra previsto, e comunque per inadempienze di minore gravità, è facoltà del Consiglio Direttivo irrogare sanzioni e penalità in alternativa al provvedimento di esclusione.

Articolo 13
RECESSO DAL CONSORZIO

I consorziati potranno recedere dal Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi e con effetto dal l° gennaio dell'anno successivo alla domanda di recesso, salvo il diritto di veto del Consiglio Direttivo, esperibile per giustificato motivo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo della fattispecie, si considera giustificato motivo di veto il fatto che per effetto del recesso i consumi di energia del Consorzio scendano al di sotto del limite minimo previsto dalla legge per il riconoscimento della qualità di cliente idoneo, ovvero venga meno il requisito della contiguità territoriale.

In ogni caso il diritto di recesso non potrà essere esercitato prima della scadenza di un anno dalla data di iscrizione al Consorzio.

Il provvedimento di veto, per decisione motivata dal Consiglio Direttivo da comunicarsi all'impresa recedente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, è impugnabile avanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 21 del presente Statuto.

In ogni caso i consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di scioglimento della rispettiva società/ente, o di cessazione definitiva dell'attività di impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del consorzio con deliberazione assembleare, sempre che risultino dissenzienti rispetto a tale delibera.

Articolo 14
QUOTA DEL CONSORZIATO ESCLUSO O RECEDUTO

Il consorziato escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi né per quanto attiene alla quota annua di gestione già eventualmente anticipata, fatto salvo il diritto del Consorzio al pagamento del conguaglio di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

Il consorziato receduto conserva al contrario il diritto alla ripartizione del fondo consortile residuo riferito alla data del suo recesso. In ogni caso il consorziato escluso o receduto è tenuto a mantenere indenne il Consorzio delle somme eventualmente da questi versate in conseguenza di impegni assunti dal Consorzio per conto del predetto consorziato prima della data di esclusione o di recesso.

A partire dalla data di esclusione o di recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dalla appartenenza al Consorzio e la rispettiva quota viene ridistribuita in parti percentualmente uguali tra gli altri consorziati.

Articolo 15
ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

  • l'Assemblea dei Consorziati,
  • il Presidente del Consorzio,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Segretario,
  • il Direttore (se nominato).
Articolo 16
L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati ordinari, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari i quali possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato (o suo procuratore) o da un terzo previo rilascio di delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di due consorziati. Ogni consorziato, in sede di votazione, ha diritto ad un voto per ciascun punto di riconsegna.

Salva diversa disposizione dell'Assemblea, non può esercitare il diritto di voto il consorziato resosi inadempiente agli obblighi consortili.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, o da almeno due consiglieri, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consorziati ordinari. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata semplice o tramite telefax o posta elettronica che preceda di almeno 7 giorni la data della riunione e che indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento dal consigliere cui il Consiglio ha attribuito funzioni di Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei consorziati e delibera con la maggioranza dei presenti, per i seguenti argomenti:

  • preliminare decisione circa il diritto di voto del consorziato resosi inadempiente degli obblighi consortili;
  • nomina o revoca del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, fissazione dei loro poteri e determinazione degli eventuali compensi;
  • approvazione del bilancio di esercizio che dovrà chiudersi al 31 dicembre di ogni anno;
  • rideterminazione delle quote di partecipazione; o approvazione del Regolamento e sue modificazioni;
  • ammissione o esclusione dei consorziati;
  • ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal presente atto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo e per il quale non sia prevista una maggioranza qualificata.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

  • le modificazioni del presente Statuto;
  • la proroga del Consorzio oltre il termine di durata di cui all'Articolo 5;
  • lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 19.

Articolo 17
PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Al Presidente, ovvero in caso di suo impedimento al consigliere cui il Consiglio ha attribuito funzioni di Vice Presidente, è attribuita la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, con potere di firma singola in rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio presiede anche il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e provvede a tutti gli adempimenti relativi al funzionamento dell'Assemblea ed alla conservazione ed esecuzione delle delibere, nonché vigila che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

Articolo 18
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea dei consorziati compreso il Presidente del Consorzio, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità del Consorzio, fatta eccezione per quegli atti che il presente atto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

  • determina la politica di gestione del Consorzio;
  • provvede alla gestione del Fondo Consortile ed a compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
  • dirige l'attività di tutti gli uffici e servizi curandone l'amministrazione;
  • vigila sul comportamento dei consorziati nell'interesse del migliore svolgimento dell'attività consortile;
  • predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, curandone il successivo deposito; o provvede alle necessarie annotazioni ed adempimenti anche ai sensi dell'Articolo 2612 c.c. in caso di recesso od ammissione di uno o più consorziati;
  • adempie a tutte le funzioni attribuitegli dal presente atto e dal regolamento;
  • nomina o revoca il Segretario che partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà d'intervento e proposta, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre scegliere tra i suoi componenti il consigliere con funzioni di Vice Presidente.

Il Segretario assiste il Presidente e collabora con quest'ultimo, eventualmente anche per l'attuazione ed esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà, in alternativa, delegare parte dei suoi poteri ad un Direttore scelto tra i suoi membri e che in ogni caso provvederà alla direzione del Consorzio ed alle esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri, secondo le modalità di convocazione che verranno deliberate dal Consiglio stesso come primo atto del biennio di mandato.

Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza minima di tre quinti dei componenti. Non sono ammesse astensioni dal voto.

Delle deliberazioni deve essere redatto verbale in apposito registro tenuto dal Presidente.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio Direttivo è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. L'Assemblea può inoltre assegnare ad essi emolumenti od altre indennità.

Articolo 19
PROROGA DELLA DURATA E SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La proroga della durata del Consorzio o il suo scioglimento prima della scadenza di cui all'art. 5, se sussiste una giusta causa, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Articolo 20
NOMINA DEI LIQUIDATORI

La liquidazione del Consorzio e del Fondo Consortile sarà compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea che delibererà lo scioglimento. I liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e la vendita anche in blocco dei beni che costituiscono il Fondo Consortile. Essi rappresenteranno il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi secondo i criteri di cui agli Articoli 7 e 12 che precedono.

Articolo 21
ARBITRATO

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le imprese consorziate o tra queste e il Consorzio relativamente al presente atto, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine.

L'Arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.
L'Arbitro emetterà la sua decisione entro 90 giorni dalla nomina ed è tenuto al rispetto del principio del contraddittorio.